I RITI SPECIALI DOPO LA RIFORMA ORLANDO

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La Riforma Orlando (legge 103/2017) è intervenuta sui riti speciali apportandovi diverse modifiche.

Vediamone le principali.

RITO ABBREVIATO

In tema di rito abbreviato, attraverso la modifica di alcuni commi dell’art. 438 del codice di rito, è stato disposto che:

  1. Ove la richiesta di rito abbreviato dell’imputato avvenga subito dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede soltanto dopo che sia decorso l’eventuale termine chiesto dal PM (massimo 60 giorni) per lo svolgimento di indagini difensive suppletive; in tale caso l’imputato può revocare la richiesta di rito abbreviato (nuovo comma 5);
  2. Viene ora riconosciuto espressamente che insieme alla proposta di integrazione probatoria (rito abbreviato c.d. “condizionato”), l’imputato in caso di rigetto di tale proposta, può chiede ugualmente il rito abbreviato c.d. “secco” oppure il “patteggiamento” della pena;

    Tale circostanza suscita qualche perplessità in termini di strategia difensiva laddove diventa inopportuno che il difensore informi sin dall’inizio il giudice del fatto che laddove venga rigettata la richiesta di abbreviato “condizionato”, l’imputato sarebbe comunque disponibile a “patteggiare”…

  3. Si stabilisce espressamente (comma 6bis) che dalla richiesta di abbreviato deriva la sanatoria delle eventuali nullità non assolute e la non rilevabilità delle inutilizzabilità (salvo quelle derivanti da un divieto probatorio) e la preclusione a sollevare ogni questione inerente la competenza territoriale del giudice.

    In questo caso la riforma non ha fatto altro che recepire la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ex multis sentenza n. 39298 del 2006 sorta nel solco tracciato dalla sentenza c.d. “Tammaro” n. 16 del 2000) in tema di sanatoria di nullità, così come il costante orientamento nomofilattico secondo il quale, una volta scelto il rito abbreviato, non rilevano né le inutilizzabilità c.d. “fisiologiche” della prova, né le ipotesi di inutilizzabilità “relativa” stabilite dalla legge in via esclusiva con riferimento alla fase dibattimentale. Devono considerarsi rilevanti, e quindi deducibili anche in questo rito speciale, gli atti affetti dalla inutilizzabilità c.d. “patologica” dato che gli effetti sananti non possono estendersi anche agli atti probatori assunti in violazione di legge.
    Quanto all’impossibilità di eccepire l’incompetenza territoriale una volta che ci si sia avvalsi del rito abbreviato la riforma ha virato il costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale tale eccezione fosse proponibile anche nel giudizio abbreviato (Cass. Pen. S.U. sent. n. 27996 del 2012).

Con la modifica dell’art. 442 c.p.p. si è intervenuti sulle riduzioni di pena connesse al rito abbreviato, stabilendo ora che nel caso tale rito riguardi un delitto la pena è diminuita di un terzo, nel caso si proceda per una contravvenzione la diminuzione è della metà.

RITO IMMEDIATO

Con la modifica dell’art. 458, comma 1 c.p.p. si è previsto espressamente, diversamente che per il rito direttissimo e abbreviato, che nel giudizio immediato l’imputato possa eccepire l’incompetenza per territorio e quindi la violazione delle norme dettate in tema di competenza (art. 8 e ss. c.p.p.) non può essere in alcun modo sanata dalla scelta processuale.
Si è sancito quindi che quando il giudice dell’immediato riconosca la propria incompetenza debba dichiararla con sentenza e ordinare la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.

APPLICAZIONE PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI

In tema di “patteggiamento” si prevede ora ai sensi dell’art. 130 c.p.p. che quando nella sentenza si debba correggere soltanto la specie o la quantità della pena a seguito di errore nella denominazione o nel computo, è lo stesso giudice che ha emesso il la sentenza a provvedervi mentre, nel caso di impugnazione del provvedimento alla rettifica provvede la Corte di Cassazione senza bisogno di pronunciare annullamento della sentenza.

Con la modifica dell’art. 448 c.p.p. si è stabilito che il ricorso per Cassazione da parte del P.M. e dell’imputato conto la sentenza del giudice che accoglie il patteggiamento può essere presentato unicamente per:
motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato (vizi della volontà);
difetto di correlazione tra richiesta e sentenza;
erronea qualificazione del fatto;
illegalità della pena o delle misure di sicurezza irrogate;

Sotto il profilo del diritto intertemporale si è stabilito che la disciplina processuale sia applicabile solo per quelle richieste di patteggiamento avanzate dopo l’entrata in vigore di questa normativa.

PROCEDIMENTO PER DECRETO

L’art. 459 c.p.p. fornisce ora i criteri direttivi al fine di sostituire alla pena detentiva quella pecuniaria.
La pena pecuniaria deve essere determinata moltiplicando i giorni di reclusione con il valore giornaliero cui può essere assoggettato l’imputato, tenendo conto della sua condizione economiche e del suo nucleo familiare fermo restando che, in deroga a quanto previsto dall’art. 135 c.p., tale valore non può essere inferiore a 75 euro di pena pecuniaria né superiore al triplo di tale ammontare (225 euro).
Stante inoltre il richiamo all’art. 133ter c.p. è possibile rateizzare la pena pecuniaria in base alle condizioni economiche del condannato.

Appare immediatamente evidente come l’intento del legislatore con la riduzione dell’importo della conversione fosse quello di incrementare l’utilizzo di tale strumento; tuttavia la legge impone ora che la Procura, qualora intenda procedere in tal modo, debba delegare indagini di polizia tributaria alla Guardia di Finanza per avere i dati disponibili in merito alle condizioni reddituali dell’indagato cui parametrare le richieste da rivolgere al giudice. Tale adempimento ulteriore, a conti fatti, di certo non faciliterà la deflazione e lo smaltimento dei fascicoli di indagine.

Avv. Marco Napolitano

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